All'ordine sparso con cui l'opposizione ha affrontato la vicenda Mills si può rimediare con un'azione incisiva, Istituzionale, Parlamentare, che risolva, definitivamente il conflitto tra poteri dello Stato.
Il caso Berlusconi-Noemi, confrontato al caso Mills & B., è una bazzecola, Berlusconi per sfuggire all processo ha fatto approvare in 3 giorni il lodo Alfano, per evitare di presentarsi in tribunale e dover rispondere della corruzione dell'avv.Mills...
Non cadiamo nella trappola mediatica, manteniamo viva l'attenzione per questioni molto ma molto più serie!
Ho preparato questa bozza di progetto di legge, normativamente a posto, per far risparmiare tempo (tanto è possibile emendarla in ogni parte nel dibattito).
Ho, come dire, la sensazione che il Presidente Napolitano convincerà l'on Fini ed il sen. Schifani a calendarizzarla subito dopo le elezioni. Se presentata prima delle europee si eviterà l'accusa di strumentalizzare il caso Mills come arma politica dopo la sconfitta (certa) elettorale.
PROPOSTA DI LEGGE ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SULLE ATTIVITA’ FINANZIARIE SVOLTE NEI PAESI CHE SI SOTTRAGGONO ALLA GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE DENOMINATI “PARADISI FISCALI” .
Onorevoli colleghi,
la comunità internazionale degli Stati aderenti al G20 ha individuato nella lotta alle attività economiche svolte nei cosiddetti paradisi fiscali, che si sottraggono alle giurisdizioni dei Paesi membri, uno dei principali obiettivi dell’azione di risanamento dell’economia mondiale necessario alla ricostruzione di un “diritto economico” più sano ed in grado di proteggersi da incursioni speculative e della criminalità finanziaria.
L’Italia, tramite la Presidenza del Consiglio, ha dato la propria adesione ai propositi di contrastare con energia il fenomeno dell’evasione fiscale internazionale perché collegata al riciclaggio del denaro sporco di provenienza mafiosa, da traffici illeciti e da corruzione.
Il Parlamento non può restare indifferente alla vicenda che interessa processualmente il Presidente del Consiglio, il cui coinvolgimento è solo sospeso dal “lodo Alfano” , poiché risulta documentalmente provato da atti processuali definitivamente acquisiti, mai smentiti, che l’imputato David Donad Mills Mc Enzie, aveva costituto per conto della Fininvest, dii Berlusconi Silvio, Berlusconi Marina e Berlusconi PierSilvio dei conti esteri denominati rispettivamente: Principal Network, Rosedew sul Trust Universal One e Zirconium sul Trusy Century One, nei quali sono stati fatti “impressionanti prelievi di contanti”.
Gli organi di informazione nazionali ed ancor più quelli internazionali hanno dato grande risalto alla notizia della condanna in primo grado dell’avvocato Mills Mc Enzie, ritenuto responsabile del reato ascritto e cioè di aver incassato denaro quale compenso per la sua reticenza di testimone nell’aver nascosto ai magistrati inquirenti circostanze a lui note che avrebbero procurato gravi conseguenze al suo committente, l’imprenditore Silvio Berlusconi attuale Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Parlamento Italiano ha promulgato una legge che esonera le prime quattro cariche dello Stato dall’affrontare procedimenti penali ma non può attendere passivamente l’esito definitivo del processo Mills/Berlusconi per poter esercitare il suo mandato legislativo in coerenza con gli obblighi di partnerariato internazionale che lo stato italiano si è assunto nella lotta ai paradisi fiscali.
Lo stesso Presidente del Consiglio ha dichiarato infondate le motivazioni della sentenza, riferendosi al mero fatto dell’episodio corruttivo, ma non ha mai fornito alcuna spiegazione né processuale, né giornalistica, né parlamentare circa l’insussistenza o meno di conti esteri che sia l’avv. Mills ma soprattutto i documenti processuali ,riconducono in capo alle sue società ai suoi familiari ed a lui medesimo. L’on. Berlusconi si è sempre e solo limitato a denunciare, senza peraltro mai portarne sostegno probatorio, un presunto atteggiamento persecutorio posto in essere, solo da alcuni magistrati, nei di lui confronti e contro le sue imprese.
Ritenendo sia un necessario ed ineludibile compito di questo Parlamento nel rispetto dei cittadini italiani e della comunità internazionale fugare ogni residuale dubbio sulla correttezza dell’attività imprenditoriale del Presidente del Consiglio ,
Ritenendo sia giunto il momento di consentire al Presidente del Consiglio di esporre tutte le sue ragioni davanti ai colleghi parlamentari, investiti dei poteri di indagine, per allontanare definitivamente dalla storia della Repubblica questo inaccettabile contrasto tra poteri dello Stato, i firmatari del presente progetto di legge propongono al Parlamento l’istituzione di una Commissione Parlamentare d’inchiesta per l’accertamento dell’esistenza, passata o attuale, di riserve finanziarie, facenti capo all’on. Berlusconi alle sue imprese ed alla sua famiglia, costituite presso Paesi o istituzioni bancarie estranei alla giurisdizione fiscale dello Stato Italiano
Art. 1.
Istituzione e funzioni della Commissione
1. E’ istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita’ illecite connesse alla costituzione di fondi o depositi finanziari presso i cosidetti ”paradisi fiscali”, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita’ illecite connesse all’accertamento di attività per la costituzione di conti bancarie depositi finanziari presso Stati che oppongono il segreto bancario;
b) individuare le connessioni tra le predette attivita’ nel settore delle transazioni finanziarie e di altre attivita’ economiche con particolare riguardo alla costituzione di imprese di telecomunicazione editoriali e televisive facenti capo a operatori fiscalmente residenti in Italia;
c) verificare l’eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati con compiti di accertamento, segnalazione e vigilanza sui reati di natura finanziaria e altri connessi a dette attività illecite;
d) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di riciclaggio, esportazione di capitali, transazioni finanziarie su conti esteri da parte di cittadini italiani sottoposti alla fiscalità dello Stato Italiano.
2. La Commissione riferirà al Parlamento e ogniqualvolta ne ravvisi la necessita’ e con una relazione generale al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorita’ giudiziaria.
La Commissione non puo’ adottare provvedimenti attinenti alla liberta’ e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche’ alla liberta’ personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.
Art. 2.
Composizione della Commissione
1. La Commissione e’ composta di dodici senatori e di dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, su indicazione dei capigruppo, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificita’ dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita’ organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.
2. La Commissione e’ rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.
4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e’ eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente e’ necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parita’ di voti e’ proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu’anziano di eta’.
5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita’ di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
Testimonianze
1. Ferme le competenze dell’autorita’ giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.
Art. 4.
Acquisizione di atti e documenti
1. La Commissione puo’ ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorita’ giudiziaria altri organi inquirenti, nonche’ copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L’autorita’ giudiziaria provvede tempestivamente e puo’ ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo’ essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorita’ giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo’ essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non puo’ essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
Art. 5.
Obbligo del segreto
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la violazione del segreto e’ punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 6.
Organizzazione interna
1. L’attivita’ e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente puo’ proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione puo’ organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu’ comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo’ riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell’opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e puo’ avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all’amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio’ deputati e dai Ministeri competenti.
5. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l’anno 2008 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta’ a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta’ a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l’informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attivita’ propria e delle analoghe Commissioni precedenti.
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